Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17682 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17682 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TCHINTCHARAULI LEVANI nato il 06/03/1982

avverso la sentenza del 15/06/2017 del GIP TRIBUNALE di PISA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Pisa ha
applicato a TCHINTCHARAULI LEVANI, in atti generalizzato, la pena concordata
ex art. 444 c.p.p. per i reati ascrittigli.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo
violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta
insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla congruità della

2. Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per motivi privi
di specificità e, comunque, non consentiti.
2.1 II giudice, nell’applicare la pena concordata, ha escluso, motivatamente,
sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il
proscioglimento dell’imputato.
Tale pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla
contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita
nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento,
devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per questo genere di
decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. un., n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. un., n. 20 del 27
ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).
2.2 Va altresì rilevato che questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr.
sentenza Sez. U. n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in
motivazione) che la censura relativa alla determinazione della pena concordata e stimata corretta dal giudice di merito (come nel caso in esame) – non può
essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione

contra legem.
Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie, in quanto la pena, della
quale è stata chiesta l’applicazione, non appare

prima facie illegale.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso
inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in
dispositivo a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

pena.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

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