Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17681 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17681 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JANNEH OUSMA nato il 17/01/1997

avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 48104/2017
FATTO E DIRITTO

1. JANNEH Ousma, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe deducendo difetto di motivazione relativamente alla mancata applicazione della
circostanza attenuante di cui all’ art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla mancata concessione della

2. In ordine al primo motivo di impugnazione va rilevato che la censura è del tutto priva di
fondamento in quanto detta attenuante correttamente è stata esclusa dai giudici territoriali
tenuto conto del danno materiale e morale indicato e dovendosi in questa sede dare seguito
all’ orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale
tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di
modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla
lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la
natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la
libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne
consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può
farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice
di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2,
n. 50987 del 17/12/2015 – dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 26568501)
3. Va, poi, rilevato le censure relative alla omessa concessione della sospensione condizionale
della pena devono essere conseguentemente disattese e, comunque, sono in fatto e dunque
inammissibili in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
H consigliere estensore

H presidente

sospensione condizionale della pena.

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