Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1768 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1768 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO
nei confronti di:
1) MARENGHI AMEDEO MAURIZIO N. IL 27/09/1974
avverso la sentenza n. 362/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso ;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Presidente Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. q, #.1-4.-4-tec RALs
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Data Udienza: 11/12/2012

Deduce il P.G. ricorrente erronea applicazione dell’art. 368 c.p. e vizio di motivazione. Pur
se la calunnia presuppone l’idoneità anche soltanto astratta della falsa incolpazione a determinare
l’apertura di un procedimento penale, tale idoneità mancava del tutto nel caso data l’assoluta
inverosimiglianza dell’accusa. La perquisizione si era svolta infatti alla costante presenza degli altri
componenti della pattuglia; e il fatto attribuito al capopattuglia non avrebbe potuto esseree
commesso senza essere da loro notato immediatamente. Quanto meno sotto il profilo del dolo,
avrebbe dovuto quindi essere esclusa la configurabilità del reato.
Il ricorso è fondato.
Non è configurabile il reato di calunnia quando la falsa incolpazione sia a prima vista e
senza necessità di alcuna indagine infondata o inverosimile, tanto da non poter avere alcun seguito
sul piano giudiziario; e questo è il caso della estemporanea affermazione del Maranghi, che appare
piuttosto una manifestazione di malintesa spavalderia in reazione alla constatazione, da parte degli
operanti, del reato da lui commesso. Lo stesso interessato si era mostrato del resto perfettamente
consapevole della inverosimiglianza dell’accusa, tanto da guardarsi bene dall’insistervi poi,
espressamente ritrattandola nella prima occasione, costituita dall’interrogatorio di garanzia seguito
all’arresto e in tale fase giustificata con la “frenesia del momento” e con lo stato di agitazione
determinato dalla sorpresa in flagranza di reato. Tale considerazione assorbente rende superfluo
l’esame del ricorso sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione.
La condotta del Marenghi deve essere peraltro valutata sotto il profilo della attitudine del
fatto contestato ad integrare gli estremi del reato di cui all’art. 341 bis c.p.; ed invero, esso risulta
posto in essere dopo l’entrata in vigore della 1. 15.7.2009 n.94, che ha introdotto tale figura di reato.
Così diversamenre qualificato il reato contestato, gli atti vanno pertanto trasmessi ad altra
Sezione della Corte d’Appello di Cagliari per la valutazione di competenza e per la eventuale
determinazione della pena.
p. q. m.
la Corte, qualificato il fatto come ipotesi di reato prevista dall’art. 341 bis c.p., annulla la sentenza
impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, all’udienza dell’Il dicembre 2012

Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, nell’interesse della esatta
applicazione della legge, avverso sentenza della stessa Cortitin data 2.5.2011, che ha confermato
quanto alla statuizione di colpevolezza la condanna di Marenghi Amedeo Maurizio per il reato di
cui all’art. 368 c.p. A quano ritenuto in fatto,i1 Marenghi, alla guida di autovettura, dopo aver eluso
una intimazione di “alt” da parte di una pattuglia della polizia ed essersi dato alla fuga, veniva
raggiunto e sottoposto a perquisizione personale, risultando in possesso di g. 10,97 di cocaina
suddivisa in tre involucri diversi rinvenuti in una tasca del suo giubbotto. Subito dopo il
rinvenimento, egli apostrofava il capopattuglia affermando che era stato lui a metergli in tasca la
sostanza stupefacente. Secondo la sentenza tale condotta integrava gli estremi del reatodi calunnia,
ad integrare i quali è sufficiente anche la possibilità astratta dell’inizio del procedimento penale a
carico della persona falsamente incolpata.

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