Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17679 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17679 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI DOMENICO LUIGI nato il 04/01/1968 a SANT’ANTIMO
avverso la sentenza del 22/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORtE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/03/2017, confermava la condanna alli ‘
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in
data 21/07/2016, nei confronti di DI DOMENICO LUIGI in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, con
eccezione di legittimità costituzionale quanto alla mancata previsione nell’art. 69 c.p. della
possibilità di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
Si dà atto che è stata presentata istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, che non

partecipazione delle parti.
Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 ‘
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La Corte, infatti, a proposito della questione di legittimità costituzionale ne ha sottolineato
l’irrilevanza posto che nessuna questione era stata posta dalla difesa sulla sussistenza della
recidiva, in ogni caso citando diverse pronunce della Corte Costituzionale (ad esempio la n. 193 del
2008) che avevano ritenuto manifestamente infondata la questione posta dal ricorrente.
Tale motivazione risulta in linea con le pronunce della Corte Costituzionale.
Ad ogni modo, la Corte ha anche sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice di
concedere le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti, avuto riguardo alla notevole
personalità criminale del ricorrente, a fronte della quale riteneva congrua una pena inflitta poco al
di sopra del minimo edittale e di molto inferiore alla media.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora

può essere presa in considerazione non trattandosi di udienza nella quale è prevista la

non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia
limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U;
n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione dell a
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

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