Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17677 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17677 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEFAN FRAGA N. IL 05/02/1973
TOMA BIRU N. IL 21/08/1966
avverso la sentenza n. 654/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
02/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2013

l~

11.14/ k
.
Letti gli atti,
impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Luigi Riello, per 1 `inammissibilità del ricorso.
-1-Stefan Fraga, già condannata, con rito abbreviato, con sentenza in data 23.3.2011 del tribunale di
Ancona alla pena di anni di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il delitto
continuato in concorso di rapina pluri — aggravata — ex artt. 81,110,628,1 e 3 comma n. 1,61 n. 5
c.p.- ricorre per cassazione avverso la sentenza, di secondo grado, della corte di appello della stessa
città che, in parziale riforma della sentenza appellata, qualificava il fatto come unico tentativo di
rapina pluriaggravata e, per l’effetto, riduceva la pena ad anni due di reclusione ed euro 458,00 di
multa, esponendo tre ragioni di doglianza, le seguenti: a) vizio di motivazione in ordine alla
sussistenza di violenza e minaccia ai danni della persona offesa, ancora in ordine alla sussistenza
del consenso dell’avente diritto e comunque in ordine alla pur se erronea sua rappresentazione,
infine in ordine alla ritenuto, ma insussistente deficit mentale della persona offesa; b) vizio di
motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche c) omessa motivazione in
ordine alla richiesta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
-2-In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito: l ‘imputata in concorso con Torna Biru,
già appellante ma non ricorrente, con violenza, spintonandolo costringeva Senesi Maurizio, affetto
da deficit mentale, come riscontato dalla consulenza tecnica in atti, in uno stesso contesto temporale
ad avvicinarsi a due sportelli bancomat, raggiunto i quali si impossessavano con forza della tessera
bancomat del Senesi non riuscendo a fare il prelievo la prima volta per cause accidentali, la seconda
per il pronto intervento della polizia prontamente intervenuta dietro segnalazione di un teste che
assisteva alla scena.
-3- I giudici dell’appello ritenevano essersi consumato in un unico contesto di azione un solo
tentativo di rapina, e non una rapina consumata, per doversi ritenere il ripetuto impossessamento
della carta di credito, peraltro momentaneamente restituita alla persona offesa dopo il primo accesso
senza risultato allo sportello del bancomat, come un mezzo per prelevare il denaro, senza alcun
valore in difetto di conoscere il codice(pin) segreto della carta. Valorizzavano poi il contenuto della
deposizione di un teste oculare che aveva colto gli imputati nell’atto di esercitare violenza,
spintonando la persona offesa, che si palesava spaesata, verso gli sportelli bancomat, dandole anche
dei calci e sottraendole per ben due volte con forza la tessera bancomat dalle mani.
-4- Alla base delle ragioni di doglianza come sopra esposte la difesa del ricorrente valorizza il dato
del consenso prestato dalla persona offesa, come la stessa ha dichiarato in sede di procedimento,
ancora il dato della mancanza di qualsiasi deficit mentale, peraltro non meglio definito e comunque
non incidente sulla sua capacità di testimoniare a fronte degli esiti della perizia psichiatrica che
descrivono il Senese come persona” ….lucida, vigile ed orientata..”. In ogni caso la condotta
criminosa avrebbe dovuto qualificarsi non come rapina, ma come circonvenzione di persona
incapace. Il vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche si evidenziava dal fatto che i
giudici di merito non avevano considerato che la tessera bancomat una volta era stata restituita al
Senesi e che comunque con il bancomat si sarebbe potuto prelevare una modesta somma di denaro.
Infine si segnalava la totale mancanza di risposta, sul piano della motivazione, alla richiesta di
concessione del beneficio ex at. 163 c.p.
-5- Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La descrizione della azione da parte dei due testi oculari, Cerquetella e Berretta Federico, che l’ha
ripetuta con dovizia di particolari in udienza perché escusso ai sensi dell’art. 438 comma 5 c.p.p.
serve a salvaguardare la motivazione della sentenza da ogni censura sul piano della legittimità,
anche con riferimento alla qualificazione del fatto come rapina a cui è coessenziale l’ uso della
minaccia e della violenza, incompatibile con l’ induzione costitutiva della azione propria prevista
dall’ art. 643 c.p. E produce altresì l’ effetto di convalidare la motivazione sul punto della
irrilevanza del contenuto della deposizione della persona offesa volta a depotenziare di disvalore la
condotta dell’ imputata perché influenzata da uno stato di deficienza psichica comprovata dagli
1

Ui

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’ omessa pronuncia sulla richiesta
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna nel casellario giudizialquigetta nel resto.
&h, 401g.à, rito 6, t ‘C .1211.1t,
Così deciso in Roma il 9.4.2013

esiti della consulenza tecnica. Le contrarie argomentazioni difensive in effetti pretendono di
valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del
giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dal poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto,
complessivamente e puntualmente nel caso di specie considerati dalla sentenza impugnata, posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i
ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Deve peraltro rilevarsi che, a fronte della richiesta dei benefici di legge, il giudice dell’appello si è
reso del tutto latitante nella risposta: le considerazioni puntuali in punto di gravità dei fatti e della
assenza di elementi di giudizio da valutare positivamente allo scopo della concessione delle
attenuanti generiche non valgono a supportare il sostanziale diniego dei benefici come richiesti.
Invero integra un difetto assoluto di motivazione della sentenza l’omessa pronuncia del giudice
d’appello sulla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna, quando nell’atto di impugnazione sia stata esplicitamente richiesta una
verifica in ordine all’applicabilità dei predetti benefici. Solo la ritenuta sussistenza del pericolo di
reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di
motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena.

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