Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17677 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17677 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DARRA CLAUDIO nato il 16/09/1955 a VERONA
avverso la sentenza del 14/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
VICENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vicenza ha applicato a
DARRA CLAUDIO, in atti generalizzato, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per i
reati di tentata rapina e porto in luogo pubblico di arma aggravati.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine al
di prevalenza,
2. Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per motivo privo di
specificità e, comunque, non consentito.
Questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. sentenza Sez. U. n. 5838 del 28
novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione) che la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di’ merito (come
nel caso in esame) – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori
dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso
di specie, in quanto la pena, della quale è stata chiesta l’applicazione, non appare
prima facie illegale.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma indicata in dispositivo a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Giuseppina A. R. Pacilli
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)9,-)
Adriano Iasillo
trattamento sanzionatorio a all’omesso riconoscimento delle attenuanti con giudizio