Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17676 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17676 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSCICA CORRADO N. IL 19/02/1967
LOREFICE SEBASTIANO N. IL 23/05/1977
avverso la sentenza n. 1765/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Luigi Riello, per l’inammissibilità del ricorso di
Lorefice,per il rigetto del ricorso di Ruscica.
-1- Ruscica Corrado e Lorefice Sebastiano, già condannati con sentenze di primo e di secondo
grado — tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, in data 18.6.2010, e corte di appello di
Catania in data 26.10.2011/ 28.2.2012 – il primo alla pena di anni quattro e sei mesi di reclusione,
per i delitti di associazione a delinquere al fine di spaccio di stupefacenti e per numerosissimi atti di
spaccio, a titolo di continuazione con la pena inflitta con una precedente sentenza di condanna
della stessa corte datata 26.5.22009, in-. il 21.5.2010, il secondo alla pena di un anno, otto mesi di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa per spaccio continuato di cocaina ed eroina, ricorrono, con due
distinti atti di impugnazione avverso la sentenza di appello, deducendo rispettivamente quanto
segue: Ruscica, vizio di motivazione in ordine alla esistenza degli elementi strutturali, oggettivi e
soggettivi, dell’associazione, in subordine sempre carenza di motivazione in ordine alla denegata
attenuante di cui all’art. 74 comma 6 D.P.R. n. 309/1990, ancora in ordine alla ritenuta qualifica di
promotore della associazione, infine in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche;
Lorefice, mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena indicata in motivazione distonica rispetto
a quella irrogata in dispositivo.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili per essere generici nella misura in cui non indicano a supporto
le circostanze di fatto ed i criteri di ragione, invece specificatamente indicati nel discorso
giustificativo giudiziale.
Invero, con riferimento alle ragioni di doglianza del Ruscica Corrado, vi è da dire che ai fini della
configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, non è richiesto un patto
espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei
reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari
soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura
organizzativa h sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità
temporale del vincolo criminale. Ed i giudici di merito, con dovizia di particolari tratti dalle
conversazioni intercettate e degli sms effettuati sull’ utenza dell’ imputato dei corrieri- Giuca
Giuseppe e Adinolfi Carmelo, giudicati separatamente in abbreviato- nonché del fornitore- Daniele
Antonio,- hanno tratto la convinzione di un collegamento tra i quattro, pur non particolarmente
strutturato, ma costitutivo di una pur rudimentale organizzazione con divisione dei ruoli, proiettata
ad operare oltre i singoli reati- fine, evidenziato dalla costante disponibilità di stupefacente, dai
traffici continui di droga e dalla creazione concordata di canali di smercio. E peraltro 1′
insussistenza della attenuante invocata ex art. 74 cit. è motivata correttamente dai giudici di merito
nella misura in cui fanno riferimento ai consistenti quantitativi di droga trattati a prescindere poi
dalle quantità effettivamente trattate. Il ruolo di promotore dell’ imputato poi emerge- come hanno
sottolineato i giudici di primo e di secondo grado- dal contenuto delle conversazioni che lo vedono
promotore ed organizzatore della associazione. Ebbene nessuna delle circostanze evidenziate
costituisce motivo di critica e di contestazione in sede di ricorso che si limita ad affermazioni
puramente assertive non supportate da riferimenti specifici e concreti. Rilievi che si possono
ripetere con riferimento alla critica, comune ad entrambi i ricorrenti, del diniego delle attenuanti
generiche, incompatibili secondo i giudici di merito, in mancanza di elementi di segno positivo,
con la delineata gravità dei fatti e con i molteplici precedenti penali dei ricorrenti. Quanto alla
censura in ordine alla pena mossa da Lorefice Sebastiano, la stessa, oltre che generica e comunque
di non facile comprensione, è nuova, per non essere stata dedotta in sede di appello.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a

t

favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9.4.2013

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