Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17676 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17676 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MIGLIARDI MICHELE nato il 23/03/1979 a BRUXELLES( BELGIO)
LATORRE GIULIO nato il 15/02/1965 a BARI
DE LEO MICHELE nato il 09/01/1979 a BARI

avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ANCONA, c-on sentenza in data 0 -8/03/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ANCONA, in data 05/05/2015, nei
confronti di MIGLIARDI MICHELE, LATORRE GIULIO, DE LEO MICHELE, in relazione ai reati
contestati in concorso di cui alli art. 628 CP.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
I ricorsi sono inammissibili.

da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nel caso in esame, la Corte ha giustificato il diniego alla luce delle gravi modalità dei fatti rivelative,
per la loro ripetitività a breve distanza temporale, delle notevoli capacità criminali.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente

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