Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17675 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17675 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STOICULESCU FLORIN nato il 20/08/1989

avverso la sentenza del 15/06/2017 del TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di PAVIA, con sentenza in data 15/06/2017, applicava nei confronti di STOICULESCU
FLORIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 629,
648 CP ed in materia di prostituzione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere

parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso
di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p..
Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni
Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere
dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legern. Ipotesi che, di
certo, non ricorre nel caso di specie.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

(k1

Il Presidente
ADRIANO IASILLO

accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle

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