Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17674 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17674 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POZZI CORRADO N. IL 26/09/1947
avverso la sentenza n. 2569/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2013

-1- Pozzi Corrado, già condannato con sentenze di primo e di secondo grado — tribunale
monocratico di Pesaro,sez distaccata di Fano in data 9.6.2009 e corte di appello di Ancona in data
20/26.1.2012- alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il
delitto di truffa aggravata – ex artt. 61.9 e 640 c.p.- ricorre avverso la seconda decisione,
denunciando, da un lato, il travisamento del fatto nella parte in cui si è collegata la contestata
aggravante dell’abuso dei poteri inerenti alla sua funzione di pubblico docente ad una azione svolta
senza servirsi di alcuna qualifica verso i genitori dei suoi alunni, dall’altro, e di conseguenza, la
non ipotizzabilità della aggravante per l’ insussistenza di alcun rapporto di interdipendenza tra l’
esercizio del pubblico servizio e la commissione del reato.
Le ragioni di doglianza muovono critica alla ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di
merito: l’ imputato, avvalendosi della propria carica di docente, si sarebbe rivolto ai propri alunni
ed ai loro genitori prospettando l’acquisto a condizioni vantaggiose di autovetture in vendita in
occasione di aste giudiziarie procurandosi 1′ ingiusto profitto di euro 61.388,00 che le persone
offese gli consegnavano senza poi ottenere la disponibilità delle vetture.
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Sta di fatto che l’azione criminosa si è svolta nei locali dell’ istituto pubblico dove 1 ‘imputato
svolgeva servizio, sfruttando così le mansioni inerenti alla sua qualifica di professore di ragioneria
presso l’ istituto tecnico commerciale Cesare Battisti di Fano, per indurre gli alunni e i di loro
genitori alle dazioni di denaro. Né vale la deduzione difensiva che sottolinea il fatto di contatti
avvenuti solo tra l’imputato ed i genitori degli alunni. A parte la constatazione che il rilievo
difensivo si limita ad indicare solo due persone tra le quattro indicate come persone offese nel capo
di imputazione, sembra chiaro che l’abuso dei potere e l’ omissione dei doveri è stato commesso
nell’ambito scolastico e verso persone -alunni o genitori degli alunni che siano- verso i quali
indistintamente la posizione dell’ insegnante si trova in una relazione particolare di supremazia e di
condizionamento. Ed è noto che la circostanza aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o al pubblico servizio è
configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell’ambito delle sue funzioni,
purché la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato. Sembra fin troppo chiaro
che nel caso di specie la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dall’esercizio di
quei poteri o dalla violazione di quei doveri
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille curo alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9.4.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Luigi Riello, per l’ inammissibilità del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore del!’ imputato, avv. Marcello Cecchini, che ne ha chiesto invece
l’accoglimento.

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