Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17674 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17674 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIVA GIORDANO nato il 10/02/1947 a ERBA
avverso la sentenza del 10/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 16 aprile 2014, con cui
RIVA GIORDANO, in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di
giustizia per il delitto di ricettazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo
violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la
pur in assenza del requisito soggettivo del reato contestato.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità e
comunque manifestamente infondato.
Il ricorrente ha reiterato la doglianza già disattesa dalla Corte territoriale (v. f. 7
della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie
e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
La Corte territoriale ha infatti escluso la buona fede dell’imputato, “che, pur
essendo esperto del settore, aveva effettuato acquisti di opere d’arte da sconosciuti
senza alcuna cautela, pagando in contanti un prezzo irrisorio e accettando così il
rischio che si trattasse di opere di provenienza delittuosa. Tali considerazioni
escludono che nelle fattispecie in esame si possano ravvisare gli estremi della
contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.”.
Così argomentando, la Corte d’appello si è correttamente conformata – quanto
alla qualificazione giuridica del fatto accertato – all’orientamento di questa Corte (per
tutte: Sez. Il, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), per il quale,
ai fini della configurabilità del reato di ricettazione – ferma la sufficienza, ai fini della
prova dell’elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, ricorre
il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio
che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una
semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece
connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione anziché di incauto acquisto,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Giuseppina A. R. Pacilli
Adriano Iasillo
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