Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17673 del 09/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17673 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEDICONI PAOLO N. IL 17/04/1954
avverso la sentenza n. 1089/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del
13/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2013

-1- Pediconi Paolo, già assolto dal reato di ricettazione di un assegno provento a delitto con
sentenza del tribunale di Camerino datata 4.5.2007- ricorre per cassazione avverso la sentenza, di
secondo grado, della corte di appello di Ancona in data 13/15.12.2011, che, in riforma della
sentenza appellata dal P.G., ferma restando l’ imputazione come contestata, lo condannava alla
pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, deducendo ben quattro ragioni di doglianza
riassumibili nelle seguenti: violazione dell’art. 603 c.p.p. per non avere il giudice di appello per
nulla né indicato né risposto alla richiesta, già avanzata in primo grado, di escutere la persona , dalla
quale l’ imputato aveva ricevuto l’assegno del tutto compilato e sul quale aveva apposto la firma di
girata, nonché testimoni sulla circostanza predetta, carenza di motivazione per avere i giudici di
appello desunto il dolo del delitto per non avere 1′ imputato dato alcuna indicazione della
provenienza del titolo ricevuto peraltro in bianco, vizio di motivazione ,in subordine, per non aver
ritenuto la particolare tenuità del fatto e, di conseguenza, la prescrizione del reato così qualificato.
La prima ragione di doglianza è fondata, ma l’annullamento con rinvio è precluso dal fatto che il
reato, consumato il 26.9.2002, si è prescritto alla data del 31.3.2013.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 9.4.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Luigi Riello, per l’annullamento senza rinvio della
sentenza per essere prescritto il reato;
Udite le conclusioni del difensore dell’ imputato, Francesco Coppoli, che ha chiesto l’
accoglimento del ricorso e,in subordine, la declaratoria di prescrizione del reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA