Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17672 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17672 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLEONI ATTILIO N. IL 27/03/1945
avverso la sentenza n. 3568/2001 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2013

MIRA.

-1- Napoleoni Affilio, già condannato con sentenza in data 19.11.2010 del tribunale monocratico di
Roma alla pena di anni di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa per il delitto continuato
di appropriazione indebita pluri — aggravata — ex artt. 81,646, 61 n. 7 e 11 c.p. – ricorre per
cassazione avverso la sentenza, di secondo grado, della corte di appello della stessa città che, in
parziale riforma della sentenza appellata, ferma restando l’ imputazione come contestata, riduceva
la pena a mesi otto di reclusione ed euro 200,00 e deduce due ragioni di doglianza: a) omessa
considerazione ed acquisizione di due documenti allegati all’atto di appello e rilevanti ai fini del
decidere; b) erronea applicazione dell’art. 646 c.p. per l’ insussistenza di qualsiasi somma di
proprietà delle persone offese della quale l’ imputato si sarebbe appropriato.
In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito: 1′ imputato, nella sua qualità di sub-agente
della “cittadini Assicurazioni” snc, a sua volta agenzia della società fondiaria- SAI Assicurazioni,
si appropriava nel biennio 2004-2006 della somma di euro 19.819,26, costituiva del costo delle
polizze assicurative stipulate dall’ imputato per conto della predetta snc, giuste le dichiarazioni rese
dalle parti civili, Cittadini Francesca Romana e Cittadini Simona, per l’appunto socie responsabili
della società agente della SAI, dichiarazioni ritenute degne di fede.
I motivi di ricorso contestano la qualifica di sub- agente dell’ imputato, che agiva quale mero
procacciatore di affari nel senso che stipulava in proprio le polizze assicurative impegnandosi al
pagamento dei relativi corrispettivi e poi cedendo sempre ma in proprio le polizze così acquistate ai
vari clienti ad un prezzo si intende maggiorato. Ne conseguiva che alcuna appropriazione di denaro
altrui nella specie era ravvisabile ma solo l’ inadempimento di una obbligazione dell’ imputato
verso l’agenzia, rappresentata dalle parti civili della SAI Assicurazione.
Il ricorso non può accogliersi perchè infondato.
Per intanto erroneamente la difesa del ricorrente richiama l’art. 603 codice di rito con riferimento ai
documenti prodotti ed allegati all’atto di appello, per il fatto che la loro acquisizione, applicandosi
in grado di appello, le disposizioni relative al giudizio di primo grado (cfr. art. 598 cod. proc.

pen.), può essere ammessa prima dell’inizio della discussione e senza necessità di
ordinare, a mente dell’art. 603, la rinnovazione parziale del dibattimento. Tant’è che
nessun rilievo alla loro acquisizione è stato mosso e dal P.M. e dalla stessa Corte che li
ha evidentemente considerati come parti costitutive dell’atto di impugnazione,
trattandosi di documentazione relativa ad elementi probatori “nuovi”, preesistenti o
sopravvenuti, da inquadrare nell’ambito dei confini segnati dal “devolutum”. La
denunciata loro omessa considerazione giudiziale, poi, non è corretta, per avere i giudici
di merito sia pure implicitamente considerato la loro irrilevanza ai fini del decidere: in
effetti la lettera dell’avvocato delle parti civili che ingiungeva al!’ imputato di restituire
la somme ricevute dai clienti, sia pure con una impropria formula costituita dall’
espressione di pagare il “credito”, come la lettera spedita dalle parti civili ad una cliente
della loro agenzia che informava la cessata collaborazione con l’ indagato non
costituivano certo elementi distonici alla ricostruzione giudiziale, ma anzi erano di
conferma della rottura dei rapporti di sub-agenzia con l’ imputato e di avvertimento al
cliente di non fidarsi più del sub-agente infedele. Peraltro alcuna critica o contestazione
viene mossa dal ricorrente alle dichiarazioni rese dalle persone offese e ritenute degne di
fede: il Napoleoni aveva esercitato per tutto il biennio 2004.2006 1 ‘attività di sub1

Letti gli atti, léh~was, impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Luigi Riello, per il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore dell’ imputato, avv. Francesco Pettinari, che ne ha chiesto
invece l’accoglimento.

proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9.4.2013

agente stipulando polizze nel nome e nell’ interesse della “cittadini assicurazione snc” e
versando ogni dieci giorni l’ importo incassato dai clienti. Solo quindi per i clienti per i
quali aveva incassato la somma di euro 19.819, 26, trattenendosela e non versandola né
all’agenzia della Fondiaria SAI- Assicurazione né a quest’ultima, risarcita per l’appunto
dalle parti civili con il versamento di una somma di pari importo, l’ imputato si professa
solo mero procacciatori di affari e non sub-agente, deducendo che nessun accordo scritto
era intercorso tra se stesso e le parti civili. Ma è fin troppo facile replicare che lo scritto
per attestare il rapporto tra l’agenzia e il sub-agente non è certo prescritto a pena di
nullità e che la qualifica di sub-agente emerge, nel caso di specie, per facta concludentia.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha

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