Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17672 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17672 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SELMI AMOR nato il 07/11/1991

avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 17 maggio 2015, con cui
SELMI AMOR, in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di
giustizia in relazione ai reati di rapina, danneggiamento aggravato e lesioni.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la

le dichiarazioni della persona sul mancato riconoscimento del Selmi e l’affermazione
del giudice di primo grado sull’individuazione effettuata con esito positivo.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità.
Il ricorrente reitera, per di più genericamente, doglianze già disattese dalla Corte
territoriale (v. f. 4 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche,
non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
La Corte d’appello ha infatti affermato che

“la persona offesa aveva

riconosciuto il Selmi Amor con assoluta certezza come da verbale dei carabinieri di
Cantò del 27.11.2013 in atti, a seguito di specifica delega del PM di Como dopo
l’individuazione dello stesso a casa del cugino”.
Le doglianze del ricorrente si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare
diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di
legittimità.
Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia
l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura
degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello concernente il contrasto tra

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

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