Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17670 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17670 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udienza: 06/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITALE VINCENZO nato il 08/10/1961 a NOCERA INFERIORE

avverso la sentenza del 23/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

t

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, emessa in data 3 ottobre 2016,
con cui VITALE VINCENZO, in atti generalizzato, è stato condannato per la
ricettazione di un’autovettura, di illecita provenienza.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, censurando sia il
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 comma 2 c.p., in ragione

generiche, nonostante l’imputato avesse affermato la propria estraneità ai fatti.
2. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi di
specificità.
Il ricorrente reitera doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d’appello e
disattese con argomentazioni insindacabili in questa sede, in quanto corrette, logiche
e non contraddittorie.
Difatti, la Corte territoriale ha negato l’attenuante di cui all’art. 648, comma 2,
c.p. in considerazione della natura e del valore del bene (” autovettura funzionante e
assenza di indicatori di un effettivo deprezzamento”)

e ciò in linea con

l’orientamento di questa Corte (Sez. VI, sentenza n. 7554 del 2 — 25 febbraio 2011),
secondo cui, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata,
rileva innanzitutto il valore della cosa ricettata, oltre a tutti gli elementi previsti
dall’art. 133 c.p., ivi compresa la capacità a delinquere dell’imputato.
Le attenuanti generiche non sono state riconosciute in ragione del

‘fitto

curriculum dell’imputato, che quasi senza soluzione di continuità, a far tempo dal
1983, registra l’incessante commissioni di reati contro il patrimonio (rapine, furti,
ricettazioni)”. In tal modo la Corte territoriale si è correttamente conformata al
consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere
la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un
solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (così, ex
multis, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio — 1° febbraio 2011, CED Cass. n.
249163).

del valore, “prossimo allo zero”, dell’autoveicolo, sia il diniego delle attenuanti

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma indicata in dispositivo in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

spese processuali ed al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppina A. R. Pacilli

Adriano Iasillo

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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