Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17669 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17669 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARRAZZO ATTILIO N. IL 26/08/1961
avverso il decreto n. 7/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se,tife le conclusioni del PG Dott. (.. ,\,r)b.,0-eTM
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Uditi difensor

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Data Udienza: 27/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Salerno, con decreto del 1/7/2013, confermava la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre imposta a
Marrazzo Attilio dal Tribunale di Salerno, con le conseguenti statuizioni
prescrizionali e la disposta cauzione.
La Corte condivideva le affermazioni del Tribunale circa la pericolosità del
Marrazzo, titolare di un’impresa operante nel campo del calcestruzzo che era

La Corte faceva riferimento all’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli per i reati di cui all’art. 260 D. L.vo 152 del 2006 per la
illecita gestione e smaltimento in siti non autorizzati di rifiuti speciali e
associazione per delinquere, di cui Marrazzo era indicato essere promotore: per
tali reati Marrazzo era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione;
in precedenza, l’appellante era stato coinvolto in un’altra associazione per
delinquere molto ampia coinvolta nel trattamento di cavalli con sostanze vietate
e nell’alterazione dell’esito delle corse.
Entrambi gli episodi erano assai gravi e connotavano di luce diversa le
vicende più risalenti: la ricettazione di un’arma clandestina, l’arresto presso la
sua abitazione del latitante Cortese Giovanni, le dichiarazioni a suo carico di un
collaboratore di giustizia e i rapporti con Michele Faiella, pluripregiudicato per
associazione camorristica.
Tutti gli elementi confermavano le consolidate contiguità del proposto con il
mondo delinquenziale più spregiudicato; tenuto conto che l’ultimo accertamento
risaliva al febbraio 2009, ma che Marrazzo era detenuto per condanna definitiva
dall’aprile 2010, la pericolosità doveva ritenersi attuale.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Marrazzo Attilio, deducendo

violazione dell’art. 1 legge 1423 del 1956.
Presupposto essenziale per l’applicazione della misura di prevenzione è la
concreta attualità della pericolosità sociale del proposto: al contrario, la Corte
territoriale aveva tratto la pericolosità da fatti vetusti, l’ultimo dei quali risale al
2009, non dimostrativi di una pericolosità attuale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso: non sussiste la violazione di legge
denunciata in quanto la motivazione non è apparente, ma corretta e correlata
alle risultanze in atti.
2

risultata funzionale alla crescita criminale del soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è
ammesso esclusivamente per violazione di legge, risulta evidente che la Corte
territoriale non è incorsa nella violazione denunciata, atteso che ha, appunto,

La violazione di legge denunciata sussisterebbe se la motivazione sul punto
dell’attualità della pericolosità fosse inesistente, tenuto conto che i dati di fatto
evidenziati risalgono ad alcuni anni orsono: ma la Corte affronta la questione e
sottolinea che tale giudizio di attualità può essere ugualmente espresso tenuto
conto della ininterrotta detenzione di Marrazzo a partire da un momento di poco
successivo all’ultimo episodio sintomatico della pericolosità, con la conseguente
impossibilità fisica per il proposto di porre in essere altre condotte significative.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 27 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

ritenuto che la pericolosità sociale di Marrazzo sia attuale.

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