Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17669 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17669 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUNSOLO VITO nato il 07/09/1991 a CATANIA

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale della stessa città, che ha
condannato CUNSOLO VITO, in atti generalizzato, alla pena ritenuta di giustizia in
relazione ai delitti di rapina aggravata e ricettazione di un motociclo.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., in presenza di un

danno pari ad euro 440,00;
2) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla
determinazione della pena, effettuata dalla Corte territoriale in misura non
compatibile con l’oggettiva e concreta gravità dei fatti.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità, in
quanto reiterativo di doglianze già insindacabilmente disattese dalla Corte d’appello
(v. f. 3).
2.1 La Corte di merito ha denegato l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. in
ragione della somma di euro 440,00 sottratta alla persona offesa, ritenuta non
irrisoria.
Così argomentando, la menzionata Corte si è uniformata all’orientamento ormai
consolidato di questa Corte (ribadito da Sez. II, n. 50987 del 17.12.2015, Rv.
265685), secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di
speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, occorre valutare sia il valore del
bene mobile sottratto, che deve essere di modestissimo valore economico, sia gli
effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la
violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede
non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona
aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione
complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione
dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non
censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
2.2 La Corte d’appello ha poi ritenuto — come si evince dalla lettura dell’intera
sentenza – che la pena non potesse essere determinata in misura inferiore rispetto a
quella stabilita dal primo giudice, in considerazione dell’oggettiva gravità dei fatti
commessi con l’uso di un taglierino e a volto travisato.

In tal modo la Corte territoriale si è posta in linea con l’orientamento di questa
Corte secondo cui è adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della
pena, allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto
prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, rv. 142252):
invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena
sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti

pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o <

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