Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17668 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17668 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO SANTO nato il 22/04/1967 a ACIREALE
avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 7 novembre 2014,
con cui TROVATO SANTO, in atti generalizzato, è stato condannato in relazione al
reato ex art. 81, comma 2, c.p. e 55 comma 9, D.L.vo n. 231/2007, per avere
effettuato 40 transazioni utilizzando carte di credito di cui non era titolare.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità, in
quanto il ricorrente si limita a rimarcare che, nell’esercizio del potere discrezionale,
il giudice deve valutare i parametri di cui all’art. 133 c.p. ma non effettua alcun
riferimento a passi della motivazione impugnata.
Ciò rende il ricorso inammissibile. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI,
sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, Rv 254584) che “la funzione
tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento
cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e
indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del
provvedimento il cui dispositivo si contesta)”.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché –
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.