Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17667 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17667 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATANIA ANGELO AGATINO nato il 05/03/1973 a CATANIA

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania, in riforma
della sentenza emessa il 16 dicembre 2012 dal Tribunale della stessa città, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di CATANIA ANGELO AGATINO,
in atti generalizzato, in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per
prescrizione; ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo D) perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato; concesse le attenuanti generiche equivalenti alla

pena accessoria dichiarando l’interdizione dai PP.UU. per anni cinque e confermato
nel resto.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
carenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in
misura prevalente sulle aggravanti.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità a
fronte delle insindacabili valutazioni espresse dal giudice d’appello.
La Corte territoriale ha rimarcato che “il giudizio di bilanciamento non poteva
che essere espresso in termini di equivalenza, non potendosi del tutto esautorare la
presenza di elementi di segno negativo, costituiti dalle plurime condanne per reati
contro il patrimonio sia precedenti che successive a fatti per cui si procede”.
Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora — come nel
caso di specie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare
la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25
febbraio 2010, CED Cass. n. 245931).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

recidiva, ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A) e B); ha modificato la

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

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