Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17666 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17666 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGNITI EMANUELE nato il 24/11/1995 a NAPOLI
avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in riforma
della sentenza emessa il 23 novembre 2015 del GIP del Tribunale di Napoli, previa
esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite, ha ridotto la pena
inflitta a Ligniti Emanuele, in atti generalizzato, e sospeso la pena detentiva,
confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo la

responsabilità dell’imputato.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.
L’imputato aveva proposto appello solo con riferimento alla circostanza
aggravante delle persone riunite e al trattamento sanzionatorio (v. sentenza
impugnata), sicché gli è precluso in questa sede sollevare doglianze relative
all’affermazione della sua responsabilità, oramai irrevocabile.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle’
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta

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