Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17666 del 03/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17666 Anno 2013
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da El Guaout Nour Eddine nato in Marocco il 15/12/1975
avverso la sentenza del 14/10/2011 della Corte d’Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 14/10/2011, la Corte di appello di Milano

confermava la sentenza del Tribunale di Lodi del 1/12/2010 con la quale El
Guaout Nour Eddine era stato condannato alla pena di anni due e mesi due
1

Data Udienza: 03/04/2013

di reclusione ed € 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 81 cpv., 110,
628 comma 1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 110, 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 cod.

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello
proposto dall’imputato ed in particolare quella relativa al trattamento
sanzionatorio.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’imputato, sollevando i
seguenti motivi di gravame:
2.1.

violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed c) cod. proc. peri. in

relazione alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello
presso il difensore, previa dichiarazione di irreperibilità dell’imputato in
mancanza delle prescritte ricerche dello stesso;
2.2.

violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen,

in

relazione alla mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

manifestamente infondati entrambi i motivi dedotti.
3.1. Quanto al primo motivo attinente alla notifica del decreto di citazione
per il giudizio di appello, rileva il Collegio che effettivamente il suddetto atto
è stato notificato all’imputato, dichiarato irreperibile in data 20/6/2011,
presso il difensore di ufficio avv. Giacomo Cainarca; ma all’udienza fissata
per il 17/6/2011 la Corte d’Appello dava atto dell’omessa notifica del
decreto di citazione all’imputato disponendo il rinvio dell’udienza al
14/10/2011; quindi il successivo decreto di citazione per la suddetta
udienza veniva correttamente notificato personalmente all’imputato,
detenuto per altra causa, in data 24/6/2011. Pertanto si è verificata
nessuna nullità nella procedura di notifica del decreto di citazione per il

peri

giudizio di appello, essendo stata soltanto omessa la revoca del decreto di
irreperibilità, irritualmente emesso e non preso in considerazione dalla
affermato da questa Corte, in base al quale nel momento in cui si ha notizia
del domicilio dell’imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono
essere effettuate nelle forme ordinarie, come è avvenuto nel caso di specie,
senza che occorra una revoca formale del decreto di irreperibilità, atto che
riveste natura meramente dichiarativa (sez. 6 n. 19047 del 19/4/2007, Rv.
236487). In tal senso deve ritenersi che il decreto di irripetibilità sia venuto
meno, a prescindere dalla formale revoca dello stesso, nel momento in cui
la Corte territoriale ha disposto il rinnovo della notifica del decreto di
citazione in favore dell’imputato, avendo avuto notizia che lo stesso
risultava detenuto per altra causa.
3.2. Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto generico in quanto il
ricorrente si limita ad una critica aspecifica della decisione impugnata,
laddove la Corte territoriale, seppur con motivazione estremamente
sintetica, aveva argomentato in modo sufficiente in relazione all’unico
punto della decisione, attinente al trattamento sanzionatorio, al quale si
riferiva il gravame. Del resto rileva il Collegio che la sentenza impugnata
deve essere lenta congiuntamente a quella di primo grado che contiene una
articolata motivazione, alla quale si è rifatto il giudice di appello, in ordine
alla determinazione in concreto della pena ed alla concessione delle
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate
aggravanti.
In punto di diritto occorre, al riguardo, rilevare che la sentenza di
primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni
raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed
inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare
riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il
giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può
limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del
fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del
3

Corte territoriale. Ed al riguardo non può che ribadirsi il principio già

18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073).
Sulla base delle su esposte considerazioni, deve ritenersi che il
all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; in tal senso la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Rv. 207648).
4. Quanto ora detto comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per
manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di
una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 3 aprile 2013
Il Consiglie

stensore

Il Presidente

ricorso sia privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA