Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17665 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17665 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NIGITO GIUSEPPE nato il 17/11/1988 a VITTORIA
NIGITO GIOVANNI nato il 17/02/1990 a VITTORIA

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 24 maggio 2011, con cui
NIGITO GIUSEPPE e NIGITO GIOVANNI, in atti generalizzati, sono stati
condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina . e lesioni personali ai
danni di Achouri Mohamed.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo

reato di rapina e alla ritenuta attendibilità della persona offesa, che avrebbe reso
dichiarazioni con svariate discrasie. Ha poi censurato la mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Il 30 gennaio 2018 è pervenuta una memoria difensiva, nella sostanza reiterativa
delle doglianze formulate in ricorso.
2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi privi di specificità.
2.1 Quanto alle censure relative all’affermazione della responsabilità e
all’attendibilità della persona offesa, deve rilevarsi che i ricorrenti reiterano
doglianze già diffusamente disattese dalla Corte territoriale (v. f. 2, 3 e 4 della
sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e,
pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
Le doglianze dei ricorrenti si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare
diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di
legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui
vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si
saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la
rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
2.2. Quanto alla doglianza relativa alle attenuanti generiche, va rimarcato che le
menzionate circostanze sono state negate tenuto conto delle modalità
dell’aggressione, protrattasi in più fasi, e del notevole danno, soprattutto di tipo
emotivo, arrecato alla vittima.
Così argomentando il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei
principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610),
secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere
legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo,

violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del

a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto
della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato
di incensuratezza dell’imputato.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13

Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

giugno 2000 n. 186) — ciascuno della somma indicata in dispositivo in favore della

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