Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17664 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17664 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRESTA ROSARIO nato il 02/08/1988 a TAORMINA
avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania, in riforma
della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale della stessa città, ha assolto
ZANGROSSI CLAUDIO e FRESTA ROSARIO dal reato sub B) della rubrica
perché il fatto non costituisce reato e, riqualificato il reato di riciclaggio in quello di
ricettazione, ha rideterminato la pena, confermando nel resto.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di FRESTA ROSARIO,

1) erronea applicazione dell’art. 648 c.p., per non essere stato il fatto
riqualificato ai sensi dell’art. 712 c.p.;
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per essere stata data per
scontata la consapevolezza della provenienza illecita dei beni;
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per non essere state
concesse le attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e
comunque manifestamente infondati.
Il ricorrente reitera doglianze già disattese dalla Corte territoriale (v. f. 4 della
sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e,
pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
2.1 Riguardo ai primi due motivi del ricorso, che possono essere trattati
congiuntamente afferendo entrambi all’affermazione della responsabilità
dell’imputato, deve rimarcarsi che la Corte d’appello ha ritenuto che gli imputati
avessero “la certezza che le quattro auto menzionate in rubrica erano di provenienza
illecita e non il solo mero sospetto che le stesse provenissero da reato”. Ha altresì
affermato che gli imputati “non si erano difesi esibendo fatture o documenti
commerciali o contabili in grado di dimostrare di non aver omesso i necessari
accertamenti anche in ordine ad una sola delle circostanze indizianti sopra
menzionate”.
Così argomentando, la Corte d’appello si è correttamente conformata – quanto
alla qualificazione giuridica del fatto accertato – all’orientamento di questa Corte (per
tutte: Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), per il quale,
ai fini della configurabilità del reato di ricettazione – ferma la sufficienza, ai fini della
prova dell’elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, ricorre
il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio

deducendo:

che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una
semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece
connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
2.2 Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che dalla lettura dell’intera sentenza si
evince che le attenuanti generiche non sono state concesse nella massima estensione
per il danno arrecato ai proprietari delle auto e l’intensità del dolo.
Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di

tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora — come nel
caso di specie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare
la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25
febbraio 2010, CED Cass. n. 245931).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale

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