Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17663 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17663 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RISCETTI VINCENZO nato il 22/01/1966 a NAPOLI
avverso la sentenza del 03/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 29 maggio 2009, con
cui RISCETTI VINCENZO, in atti generalizzato, è stato condannato alla pena
ritenuta di giustizia per la ricettazione di un’autovettura, provento di furto.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo
violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità e
comunque manifestamente infondato.
Il ricorrente reitera, facendo un exursus delle pronunce emesse in tema di dolo
necessario per la configurabilità del reato di ricettazione, doglianze già disattese dalla
Corte territoriale (v. f. 2 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette,
logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
La Corte territoriale ha ritenuto provata la consapevolezza del ricorrente
sull’illecita provenienza dell’autovettura,
“come inconfutabilmente dimostra la
condotta tenuta dall’imputato al momento dell’accertamento de fatto (egli
conduceva il veicolo ad una velocità di circa 100 km, non si fermava al semaforo e,
all’atto del controllo della P. G., ammetteva che la macchina era rubata) e
soprattutto la circostanza che la chiave di avviamento del veicolo non era quella
originale ma una chiave contraffatta, c.d. spadino, con i dentini limati”.
La Corte d’appello si è correttamente conformata — quanto alla qualificazione
giuridica del fatto accertato – all’orientamento di questa Corte (per tutte, (Sez. II, n.
45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), per il quale, ai fini della
configurabilità del reato di ricettazione – ferma la sufficienza, ai fini della prova
dell’elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva , ricorre il
–
dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente
accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non
limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della
cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta
provenienza.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
responsabilità dell’imputato in assenza del requisito soggettivo del reato contestato.
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018