Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17662 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17662 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRUPI COSTANTINO nato il 26/11/1984 a MESSINA

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città 1’8 maggio 2013, con
cui LA ROSA NUNZIO e CRUPI COSTANTINO sono stati condannati alla pena
ritenuta di giustizia in relazione ad una truffa commessa ai danni di Amato Gaetano.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CRUPI COSTANTINO,
deducendo:

responsabilità dell’imputato sulla base di un unico indizio, ossia l’intestazione a suo
nome della SIM Card, indicata nell’annuncio pubblicitario relativo alla vendita di un
telefono Samsung;
b) violazione di legge e vizi di motivazione, per essere stato ritenuto sussistente
il reato di truffa, mentre la mancata consegna del telefono integrerebbe solo un
inadempimento civilistico;
e) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento
sanzionatorio e alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e
comunque manifestamente infondati.
2.1 Riguardo ai primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente,
afferendo entrambi all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il
reato di truffa, deve rilevarsi che il ricorrente reitera doglianze già sollevate dinanzi
alla Corte d’appello e da questa disattese (v. f. 4 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale, infatti, ha affermato la responsabilità del ricorrente sulla
base dei seguenti elementi: “a) la riconducibilità al Crupi dell’utenza telefonica
utilizzata dalla persona offesa; b) l’indicazione della suddetta utenza telefonica
nell’annuncio pubblicato on line, come mezzo per contattare il venditore; c)
l’utilizzo del detto numero telefonico da parte della persona offesa per contattare il
venditore e concordare un prezzo diverso rispetto a quello indicato nell’annuncio.
Quest’ultimo elemento è chiaro indice che l’interlocutore della parte offesa era
certamente a conoscenza dell’annuncio pubblicato e che aveva ampio mandato a
condurre una trattativa sul bene falsamente posto in vendita”, così da rispondere del
reato a titolo di concorso.
La Corte di merito ha aggiunto che nessun dubbio poteva sussistere quanto
all’identificazione del Crupi come il soggetto che ebbe ad interloquire con la parte

a) violazione di legge e vizi di motivazione, per essere stata affermata la

offesa, “atteso che la più volte citata Sim card è a lui intestata e non essendo in atti
presente alcun elemento dal quale far discendere l’utilizzazione del numero
telefonico da parte di soggetto diverso”.
Ha ritenuto, inoltre, integrati artifizi e raggiri, essendo stati falsamente
rappresentati alla persona offesa degli elementi che l’hanno indotta in errore e
determinato ad un acquisto che non avrebbe effettuato.
A fronte di siffatte argomentazioni, corrette, logiche, non contraddittorie e,

risolvono, dunque, in un’inammissibile sollecitazione a valutare diversamente il
materiale probatorio.
2.2 Nessun vizio presenta, poi, la sentenza impugnata nemmeno con riguardo sia
al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., motivato in ragione del valore
del bene, sia alla determinazione della pena irrogata, ritenuta congrua “avuto
riguardo alle modalità particolarmente insidiose per la parte offesa ed al grave
allarme della collettività per i reati contro il patrimonio perpetrati attraverso il
sistema informatico, che determina una minore possibilità di controllo”.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede, le doglianze del ricorrente si

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