Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17661 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17661 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TINNIRELLO CARLO nato il 15/11/1993 a PALERMO

avverso la sentenza del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

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Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città il 17 febbraio
2016, con cui TINNIRELLO CARLO, in atti generalizzato, è stato condannato alla
pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di riciclaggio.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo che
sulla base degli elementi di prova raccolti la Corte d’appello avrebbe dovuto

dovuto riqualificare i fatti ai sensi dell’art. 648 cpv c.p.. Ha censurato, altresì, la
mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e la
determinazione della pena in misura non proporzionale al caso concreto.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità.
2.1 Il ricorrente reitera, per di più genericamente, doglianze già disattese dalla
Corte territoriale (v. f. 3 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette,
logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
Le doglianze del ricorrente si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare
diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di
legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui
vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si
saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato dal reato contestato o avrebbe

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