Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17660 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17660 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PADOLECCHIA GIUSEPPE nato il 04/03/1970 a BARI

avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari, in parziale
riforma della sentenza del GUP del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena
inflitta a PADOLECCHIA GIUSEPPE, in atti generalizzato, confermando nel resto
la pronuncia impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo

della pena, non attestatasi nel minimo edittale.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità.
Il ricorrente in concreto non si confronta con la motivazione della sentenza
impugnata con cui la Corte territoriale, valorizzando la rinuncia ai motivi di
impugnazione relativi all’affermazione della responsabilità e l’avvenuto risarcimento
del danno alle persone offese, ha ritenuto congrua la pena, così come rideterminata in
misura prossima al minimo edittale.
In tal modo la Corte territoriale si è posta in linea con l’orientamento di questa
Corte, secondo cui è adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura
della pena, allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto
prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, rv. 142252):
invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena
sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare
sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
espressioni del tipo <>, <> o <>,
come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II,
n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

l’erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla determinazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

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