Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17659 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17659 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPASSO COSIMO nato il 20/09/1970 a BARI

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari, in riforma
della sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena
inflitta a CAPASSO COSIMO, in atti generalizzato, e confermato nel resto la
pronuncia impugnata, con cui l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di
cui all’art. 648 bis c.p. .
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo

la responsabilità del ricorrente o riconosciuto l’esimente di cui all’art. 54 c.p.
2. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Poiché all’udienza del 15 marzo 2017, celebrata dinanzi alla Corte d’appello,
l’imputato era assente e la sentenza impugnata è stata depositata nel termine di trenta
giorni, indicato in dispositivo, il dies a quo per il calcolo del termine per impugnare
era il 14 aprile 2017, così che il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva
il 29 maggio 2017. Il ricorso, proposto, invece, il 15 giugno 2017 è tardivo.
2.1 Ad ogni modo si rileva che il ricorso è stato proposto per motivi privi di
specificità e comunque manifestamente infondati.
Il ricorrente ha reiterato, per di più genericamente, doglianze già disattese dalla
Corte territoriale (v. f. 1 e 2 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette,
logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
Le doglianze del ricorrente si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare
diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di
legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui
vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si
saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la
rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere la Corte territoriale escluso

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

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