Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17658 del 28/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17658 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Diodicibus Girolamo Andrea

n. il 13.7.1985

avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Lecce
dell’8.3.2012
.Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Roberto Aniello che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 28/03/2013

& 1J

In fatto e in diritto
Ha personalmente proposto ricorso per cassazione Diodicibus Girolamo Andrea, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Lecce dell’8.3.2012 che confermò la sentenza di condanna
pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Brindisi, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato
di ricettazione di un motociclo.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, il Diodicibus era stato incrociato da un’auto
della polizia mentre si trovava alla guida del motociclo, ed era stato riconosciuto da uno dei
componenti dell’equipaggio, che aveva inoltre distintamente letto il numero di targa del mezzo
condotto dal ricorrente. La pattuglia aveva invertito la marcia per controllare il motociclo, ritrovato
poco dopo abbandonato sulla pubblica via con accanto un casco identico a quello indossato dal
Diodicibus.
11 ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e la contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla valutazione dell’attendibilità della fondamentale fonte di prova
costituitq dalle dichiarazioni del verbalizzante Saponaro, assistente di polizia che aveva riferito di
avere riconosciuto il ricorrente mentre si trovava alla guida del motociclo in questione.
La Corte avrebbe illogicamente accreditato tali dichiarazioni, nonostante le circostanze del
riconoscimento facessero fondatamente dubitare della sua attendibilità, e a dispetto della possibile
confusione sul motociclo condotto dallo stesso ricorrente, che possedeva legittimamente un
esemplare della stessa marca di quello rubato e un casco analogo a quello rinvenuto accanto al
motociclo oggetto di contestazione.
Con un motivo subordinato, il ricorrente propone le stesse censure di legittimità in ordine alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando che i giudici di appello si sarebbero
limitati a considerare la gravità del fatto e i suoi precedenti penali, trascurando altri elementi di
valutazione, come ad es. la sua giovane età al momento del fatto, e il suo collaborativo
comportamento processuale, per la scelta del rito abbreviato “secco”.
Il ricorso è infondato.
Esso ripropone questioni già analizzate dal giudice di appello e risolte con apprezzamento di merito
esente da vizi logico giuridici, con specifico riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni del
verbalizzante Saponaro, che, rileva la Corte territoriale, ben conosceva il ricorrente per i suoi
precedenti e nell’occasione dell’accertamento del reato gli dedicò un’attenzione “professionale”,
tanto da decidere un immediato controllo di polizia nei suoi confronti. Anche in considerazione
delle altre circostanze del riconoscimento (tra le quali la limitata velocità con cui procedeva il
ricorrente) non può quindi ritenersi implausibile che nell’occasione il Saponaro avesse potuto
identificare il ricorrente e rilevare il numero di targa del motociclo, risultato corrispondente al
numero di targa di quello oggetto di furto.,
Le censure in punto di trattamento sanzionatorio sono poi ispirate ad una soggettiva
sopravvalutazione del dato anagrafico, a fronte della pericolosità sociale comunque già manifestata
dal ricorrente, e alla irrilevante considerazione della scelta del rito abbreviato, che non può
assumere alcun valore sintomatico.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P .Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così decj
goma, il 28.3.2013.
Il consilier ré1atore
Il presid

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