Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17658 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17658 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udienza: 06/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO GAETANO nato il 16/05/1971 a BITONTO
avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

(9(

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale di Trani con cui CAPUTO GAETANO, in atti
generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il porto
ingiustificato di oggetti atti allo scasso.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo la
violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente sussistenti i

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità e
comunque manifestamente infondato.
Il ricorrente reitera, per di più genericamente, doglianze già disattese dalla Corte
territoriale, che ha affermato (v. f. 2 della sentenza impugnata) che era pacifico il
possesso degli oggetti indicati nel capo di imputazione da parte dell’odierno imputato
e che, contrariamente a quanto asserito dall’appellante,

“non può attribuirsi

all’espressione della norma <> un significato ulteriore e più
ristretto rispetto a quello indicato dalle parole usate”, “non essendoci alcun
elemento per ritenere tale limitazione ed essendo al contrario il sospetto
ricollegabile alla semplice natura degli oggetti e personalità dei possessori”.
Siffatte argomentazioni, in quanto corrette, logiche e non contraddittorie, sono
esenti da vizi censurabili in questa sede, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile
e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese
processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso
inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in
dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

requisiti oggettivi e soggettivi del reato contestato.

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