Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17657 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17657 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PINO CARMELO nato il 05/01/1972 a CATANIA

avverso la sentenza del 03/05/2017 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

0/7

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha applicato a
PINO CARMELO, in atti generalizzato, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per i
reati ascrittigli.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo
l’omessa indicazione degli atti di indagini da cui il giudice del patteggiamento ha
desunto l’insussistenza di cause di proscioglimento.

specificità.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in sentenza sono stati specificati
gli atti da cui è stata desunta l’insussistenza delle condizioni favorevoli ad una
pronuncia ex art. 129 c.p.p. Difatti, nella sentenza è stato espressamente indicato che
“dalla lettura degli atti delle indagini preliminari (ed in particolare il verbale di
fermo, con allegati, redatti dagli ufficiali della Squadra mobile di Siracusa) non
risultano sussistenti le condizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.”
La censura del ricorrente trova, quindi, smentita nella stessa sentenza impugnata
con cui all’evidenza egli non si confronta.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma indicata in dispositivo a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

2. Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per motivo privo di

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