Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17656 del 06/03/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17656 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 24/01/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trento ha applicato a
A.A., in atti generalizzato, la pena concordata ex art. 444 c.p.p.
per i reati di estorsione in continuazione ascrittigli.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo la
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che avrebbe
applicato l’aumento per la continuazione, pur avendo riconosciuto che la

2. Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per motivo privo di
specificità e comunque manifestamente infondato.
Il giudice, nell’affermare che la continuazione è in re ipsa, non ha ritenuto di
essere al cospetto di un unico reato ma ha soltanto affermato che dalla stessa
imputazione emergeva la ricorrenza del vincolo della continuazione tra reati, così che
del tutto correttamente le parti hanno disposto l’aumento della pena a titolo di
continuazione ed il giudice ha recepito tale accordo.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma indicata in dispositivo a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

continuazione è in re ipsa e, quindi, che il reato sarebbe unico.

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