Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17655 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17655 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA SCALA PIETRO nato il 24/12/1962 a MANFREDONIA

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

4/4

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 17 giugno 2015, con cui LA SCALA
PIETRO, in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la
ricettazione di un assegno.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di

poteva dirsi effettuato •da una sola persona offesa, quella che sola aveva avuto
contatti con l’autore dei fatti), privo di riscontri e non seguito dalla visione da parte
del giudice dell’immagine riconosciuta;
2) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata risposta da
parte della Corte d’appello sulle doglianze difensive inerenti la mancanza di
collegamento tra l’imputato e il coimputato (che ebbe a ritirare l’assegno consegnato
dal La Scala e a consegnare quello oggetto del processo). Inoltre, la Corte di merito
avrebbe ignorato la richiesta di applicazione dell’art. 648, comma 2, c.p. e di
concessione delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e
comunque manifestamente infondato.
2.1 Il ricorrente reitera – con i motivi relativi all’affermazione della sua
responsabilità – doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni
corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa
sede.
La Corte di merito, infatti, ha ritenuto attendibili le persone offese ,che avevano
entrambe operato il riconoscimento fotografico dell’imputato, ed ha altresì ritenuto
provato il concorso tra l’odierno ricorrente e l’altro coimputato (v. f. 3 della sentenza
impugnata).
Le doglianze del ricorrente si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare
diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile, atteso che il
controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a
fondamento della decisione, e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti.

responsabilità dell’imputato, fondata su un riconoscimento fotografico (che invero

2.2 Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale
ha affermato che le modalità della vicenda, indicative di una particolare inclinazione
a delinquere dell’imputato, ostavano alla riduzione della pena inflitta dal giudice di
primo grado, così implicitamente disattendendo le richieste di applicazione delle
circostanze attenuanti, invocate dal ricorrente.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —

giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13

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