Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17654 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17654 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL AKKAD ACHRAF nato il 05/09/1994
avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, in parziale
riforma della sentenza impugnata, ha ridotto la pena inflitta a EL AKKAD
ACHRAF, in atti generalizzato, ed eliminato la pena accessoria, confermando nel
resto.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione di legge e la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità, in
quanto reiterativo di doglianze già insindacabilmente disattese dalla Corte d’appello
(v. f. 6).
Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora – come nel
caso di specie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare
la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25
febbraio 2010, CED Cass. n. 245931).
Riguardo all’attenuante invocata, la Corte territoriale ha correttamente motivato,
valorizzando il valore dei beni sottratti e le modalità della condotta, che non
consentivano di considerare il fatto di particolare tenuità.
In tal modo la Corte di merito si è uniformata all’orientamento ormai
consolidato di questa Corte (ribadito da ultimo da Sez. II, n. 50987 del 17.12.2015,
Rv. 265685), secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di
speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene
mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli
effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la
violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede
non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona
aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione
complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione
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alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente e alla
t
dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non
censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli
,
. Can
Il Presidente
Adriano Iasillo
P.Q.M.