Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17652 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17652 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRU NELU VALICA nato il 25/09/1976 a MARASESTI( ROMANIA)
avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di BARI ha confermato
la sentenza del Tribunale di Trani, emessa in data 12 novembre 2012, che ha
condannato SILVESTRU NELU VALICA, in atti generalizzato, per la ricettazione
di un ciclomotore, provento di furto.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in

c.p.
2. Il ricorso, tempestivamente presentato, è integralmente inammissibile perché
proposto per motivo assolutamente privo di specificità.
Il ricorrente reitera doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d’appello e disattese
con argomentazioni che, facendo perno sul valore non modesto del bene ricettato,
hanno escluso la ricorrenza della ricettazione attenuata. Ciò in linea con
l’orientamento di questa Corte (Sez. VI, sentenza n. 7554 del 2 — 25 febbraio 2011)
secondo cui, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata,
rileva innanzitutto il valore della cosa ricettata, oltre a tutti gli elementi previsti
dall’art. 133 c.p., ivi compresa la capacità a delinquere dell’imputato.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma indicata in dispositivo in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli
– t2
–i

ér

Adriano Iasillo
.

relazione alla mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 2,

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