Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17651 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17651 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLAMARINO SABINO nato il 12/11/1980 a ANDRIA

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 10 giugno 2013, con cui
NICOLAMARINO SABINO, in atti generalizzato, è stato condannato alla pena
ritenuta di giustizia in relazione ai reati di rapina e di tentata estorsione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

mancata pronuncia assolutoria per il reato di cui al capo A) dell’imputazione. La
Corte d’appello avrebbe fondato la condanna sul riconoscimento operato dalla
persona offesa, pur essendo stato il contatto brevissimo e pur essendo avvenuto in
un’ora in cui sarebbe stato difficile vedere;
b) vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla
mancata pronuncia assolutoria in relazione al reato di cui al capo B). La
responsabilità dell’imputato sarebbe stata affermata sulla base solo della presenza
dello stesso sul luogo di esecuzione del reato, pur non avendo tale presenza
contribuito né al rafforzamento dell’intento criminoso né all’agevolazione nella
consumazione del reato;
c) vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al
mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p.;
d) vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla
determinazione della pena, che si sarebbe potuta contenere anche per effetto della
concessione delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e
non consentiti.
2.1 Il ricorrente reitera – con i primi tre motivi – doglianze già disattese dalla
Corte territoriale (v. f. da 3 a 7) con argomentazioni corrette, logiche, non
contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede. In particolare, la
menzionata Corte ha diffusamente motivato sulle ragioni dell’attendibilità
dell’individuazione, effettuata dalla persona offesa, “neppure dopo due giorni dal
primo fatto delittuoso. Invero, quest’ultimo avvenne intorno alle 6,55 circa, quando
il sole era già sorto, e perciò quando le condizioni di visibilità da luce naturale non
erano tali da pregiudicare la visione del rapinatore da parte della vittima, che
peraltro all’epoca dei fatti era un giovane di non ancora vent’anni, essendo il Peloso

a) vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla

nato in data 21.6.1989, e quindi da presumersi con una vista quantomeno non
inferiore alla media. D’altronde, se è vero che dal racconto della persona offesa si
desume che l’episodio delittuoso si svolse in pochi attimi, è anche vero che, come
specificato nel verbale di riconoscimento, il Peloso tentò di opporre una qualche
resistenza e che lui e il rapinatore furono a diretto contatto”.
La Corte di merito ha poi altrettanto diffusamente spiegato le ragioni del
ritenuto concorso dell’imputato nel reato di cui al capo B) e del mancato

A fronte di siffatte argomentazioni, le doglianze del ricorrente si risolvono,
dunque, in una sollecitazione a valutare diversamente il materiale probatorio:
richiesta, questa, inammissibile, atteso che il controllo del giudice di legittimità sui
vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si
saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
2.2 La censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche non
è consentita, non avendo formato oggetto dei motivi di appello. Ad ogni modo, essa è
stata formulata in modo del tutto generico e, quindi, anche per tale rilievo, è
inammissibile.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.

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