Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17650 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17650 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZIMMITTI SEBASTIANO nato il 24/07/1971
avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui ZIMMITI
Sebastiano e
zimmkI Angelo sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in
relazione ai reati di cui ai capi A e B della rubrica.
Ha proposto ricorso per cassazione ZIMMITI Sebastiano, deducendo la
violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la
sottoposte al vaglio di credibilità, e in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del
delitto di tentata estorsione.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e
comunque manifestamente infondati.
Il ricorrente reitera, per di più genericamente, doglianze già disattese dalla Corte
territoriale con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto,
esenti da vizi censurabili in questa sede.
La Corte di merito ha espressamente motivato sull’attendibilità della persona
offesa, le cui dichiarazioni trovavano conferma anche nelle video riprese,
nuovamente riviste in aula, e in quanto aveva riferito il Ternullo nel corso del suo
interrogatorio di garanzia. Ha altresì spiegato le ragioni della ritenuta sussistenza
degli elementi costitutivi del tentativo di estorsione (v. f. da 2 a 7 della sentenza
impugnata.
Le doglianze del ricorrente si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare
diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile, restando
precluse, in sede di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento
della decisione, e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
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responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, non
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018