Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1765 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1765 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RUSSO SAVERIO FRANCESCO N. IL 22/04/1980
avverso la sentenza n. 39/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 06/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Presidente Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C4-c_44.; z
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che ha concluso per I.

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Udito, per la part ivile, l’Avv

Data Udienza: 11/12/2012

Il ricorso appare fondato.
E’ in effetti pacifico, e ne dà atto la stessa sentenza impugnata, che anche il Russo aveva
riportato lesioni; e non è in contestazione la loro connessione causale con la violenza pur del tutto
legittimamente posta in essere dagli operanti: violenza che si era resa necessaria per contenere la
condotta scomposta ed aggressiva dell’imputato, finalizzata ad impedire l’esecuzione di una misura
coercitiva adottata nei suoi confronti. La sentenza, che non è oggetto di censura sul punto, parla
invero di un necessario intervento “contenitivo” degli agenti di polizia, e cioè di atti di violenza pur
legittimamente posti in essere. Ciò significa che il Russo, denunciando di essere stato “malmenato”
dagli operanti, ha esposto un fatto obiettivamente vero: fatto che, tuttavia, non integrava a prima
vista estremi di reato, essendo fuori questione che la violenza venne esercitata nell’adempimento di
un dovere (ciò che lo stesso ricorrente non risulta aver mai contestato). Si deve ritenere in
conseguenza che la condotta dell’imputato era anche in astratto ed ex ante inidonea a provocare
l’esercizio dell’azione penale; per cui deve essere esclusa anche sotto il profilo obiettivo la
configurabilità del reato di calunnia, sostanziandosi la condotta stessa nell’espressione di una
doglianza avente ad oggetto un comportamento qualificabile a prima vista come lecito e doveroso
da parte degli operanti.
Ciò posto, la sentenza va annullata senza rinvio relativamente alla condanna per tale reato.
Per quanto riguarda i reati residui, trattati come satelliti del reato più grave col quale sono stati
riuniti sotto il vincolo della continuazione, gli atti vanno rinviati al giudice a qua ai fini della
determinazione della pena. Come già premesso, la sentenza di appello non era stata impugnata con
riferimento ad essi ed è quindi passata in giudicato quanto all’affermazione di colpevolezza relativa.
Non rileva pertanto il decorso del termine di prescrizione, maturato in epoca successiva alla
sentenza stessa.
p. q. m.
la Corte annulla, limitatamente al reato di cui all’art. 368 c.p., la sentenza impugnata perché il fatto
non sussiste. Rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Cagliari per la determinazione della
pena relativa ai reati residui.
Così deciso in Roma, all’udienza dell’Il dicembre 2012

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Ricorre Russo Saverio Francesco avverso sentenza della Corte d’Appello di Cagliari
(Sezione distaccata di Sassari) in data 6.7.2010, che ha confermato la sua condanna per il reato di
cui all’art. 368 c.p. e per altri reati di minore gravità (337, 582 e 635 c.p,), tutti riuniti sotto il
vincolo della continuazione. I motivi del ricorso attengono esclusivamente al reato più grave.
Deduce il ricorrente vizio di motivazione e, sia pure solo implicitamente, erronea applicazione
dell’art. 368 c.p. E’ infatti pacifico che egli aveva riportato lesioni personali in una colluttazione
con gli operanti; per cui il fatto denunciato (l’essere stato malmenato dagli stessi) era
obiettivamente sussistente, a parte la configurabilità di estremi di reato nella condotta denunciata.

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