Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17649 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17649 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZIALI SANDRO nato il 05/08/1954 a MONTEGIORGIO
avverso la sentenza del 19/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 13.7.2012, esclusa la
contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a MARZIALI SANDRO, in atti
generalizzato, e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena,
confermando nel resto la pronuncia impugnata con cui l’imputato è stato ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 641 c.p.

a) assoluta mancanza del dolo specifico;
b) travisamento di una prova e mancata valutazione di una prova esistente agli
atti, ossia la parte della deposizione in cui il titolare della ditta noleggiatrice
dell’autovettura, utilizzata dal Marziali, avrebbe riferito che l’imputato avrebbe
ammesso di non aver pagato il conto del ristorante manifestando la volontà di
provvedervi quanto prima;
c) mancata applicazione del D.L. n. 28/2015.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e
comunque manifestamente infondato.
2.1 Il ricorrente reitera, con i primi due motivi, doglianze già disattese dalla
Corte territoriale con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e,
pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
La Corte di merito ha infatti ritenuto provata la sussistenza del reato contestato,
valorizzando gli elementi indicati a pagina 3 ed implicitamente considerando non
rilevante la dichiarazione dell’imputato, riferita al Tarlanti, di volere regolarizzare il
debito (deposizione ricordata a pagina 1 della sentenza impugnata).
Le doglianze del ricorrente si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare
diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di
legittimità, atteso che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione
attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta
sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
2.2 Quanto alla censura relativa all’applicabilità del D.L. n. 28/2015 deve
rilevarsi l’assoluta genericità della doglianza e, di conseguenza, la sua
inammissibilità.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle

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