Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17647 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17647 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDO COSIMO DAVIS nato il 04/07/1979 a CAMPI SALENTINA

avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale della stessa città, che ha
condannato GUIDO COSIMO DAVIS, in atti generalizzato, alla pena ritenuta di
giustizia in relazione ai delitti di estorsione (consumata e tentata), truffa e rapina
aggravata.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo

atti del procedimento”, per avere la Corte territoriale negato le attenuanti di cui
all’art. 62 n. 4 e n. 6 c.p., nonostante l’imputato non avesse posto in essere minaccia
o violenza atta a convincere la persona offesa dal reato di cui al capo A) a
consegnargli la somma richiesta e avesse risarcito il danno alla persona offesa dal
reato di cui al capo B).
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità, in
quanto reiterativi di doglianze già insindacabilmente disattese dalla Corte d’appello
(v. f. 3).
La Corte d’appello non ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.,
non essendo stata fornita la prova del risarcimento integrale del danno, limitato,
invece, al ristoro solo del danno patrimoniale.
La medesima Corte ha denegato l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. in ragione
della valutazione complessiva della vicenda, che aveva arrecato un pregiudizio anche
alla libertà e all’integrità fisica e morale della vittima, così uniformandosi
all’orientamento ormai consolidato di questa Corte (ribadito da Sez. II, n. 50987 del
17.12.2015, Rv. 265685), secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del
danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il
bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare
anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata
esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo,
il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale
della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la
valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo
all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di
merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.

l’erronea applicazione della legge penale e la “contraddittorietà rispetto a specifici

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle

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