Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17645 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17645 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANZOOR IMRAN nato il 01/01/1968 a LAHORE( PAKISTAN)
avverso la sentenza del 23/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, ha rideterminato la
pena inflitta a MANZOOR IMRAN, in atti generalizzato, e sostituito la pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai PP.UU. con quella dell’interdizione per la
durata di anni 5, confermando nel resto la pronuncia impugnata con cui l’imputato è
stato condannato per il reato di estorsione continuata ai danni del fratello.
l’errata applicazione della legge penale, per non avere la Corte territoriale qualificato
i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità.
2.1 il ricorrente reitera la medesima doglianza già sollevata dinanzi alla Corte
territoriale e da questa disattesa (v. f. 6 della sentenza impugnata) con
argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi
censurabili in questa sede, essendo stato ritenuto provata,
“alla luce delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa, delle modalità delle richieste di denaro e del
complessivo ammontare delle somme consegnate, complessivo ammontare di gran
lunga superiore all’entità delle somme anticipate per le spese di viaggio e per le
spese di mantenimento per vitto ed alloggio per il periodo di coabitazione, la piena
consapevolezza e volontà dell’imputato di pretendere ed ottenere, con minacce,
somme per cui non aveva alcun lecito titolo”.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo