Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17644 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17644 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARACINO GIUSEPPE nato il 09/01/1981 a MILANO

avverso la sentenza del 11/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza emessa il 20 marzo 2015 dal GUP del Tribunale di Foggia, con cui
SARACINO GIUSEPPE, in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta
di giustizia in relazione al reato di tentata rapina aggravata.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione di legge e la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine

generiche in misura prevalente e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità, in
quanto reiterativi di doglianze già insindacabilmente disattese dalla Corte d’appello
(v. f. 3 e 4).
Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora — come nel
caso di specie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare
la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25
febbraio 2010, CED Cass. n. 245931).
Riguardo all’attenuante invocata, la Corte territoriale ha correttamente motivato,
escludendo un danno di speciale tenuità, vertendosi “in fattispecie in cui, sia pure
allo stadio del tentativo, il reo si era introdotto nella filiale di un istituto di credito,
ove normalmente sono custoditi danaro o altri valori di non indifferente entità
economica, che egli intendeva far propri, tanto che, dopo aver scavalcato le casse,
aveva preso a rovistare nei retroposti cassetti”.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

alle richieste di rideterminazione della pena con la concessione delle attenuanti

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

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