Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17643 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17643 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COCO MARIO ALESSIO nato il 03/02/1988 a CATANIA
CUCURUTO ANTONINO CONCETTO nato il 08/12/1986 a CATANIA

avverso la sentenza del 16/05/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania ha applicato a
Coco Mario Alessio e Curcuruto Antonino Concetto, in atti generalizzati, la pena
concordata ex art. 444 c.p.p. per i reati loro rispettivamente ascritti.
Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di Curcuruto ha dedotto vizi di motivazione per non avere il
giudice individuato le ragioni su cui si fonda l’impianto motivazionale e per non
aver concesso le attenuanti generiche.

all’inesistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
2. I ricorsi sono integralmente inammissibili perché presentati per motivi
privi di specificità (in difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti
e non considerati, o mal considerati), e, comunque, manifestamente infondati,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo
intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che
ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli
imputati. Tale pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla
contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita
nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento,
devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per
questo genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità
(cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv.
191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).
Con specifico riferimento al ricorso di Curcuruto deve altresì osservarsi che
le attenuanti generiche non avevano formato oggetto della richiesta delle parti,
sicché il ricorrente non può dolersi in questa sede della mancata concessione
delle menzionate circostanze.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma indicata
in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.

Il difensore di Coco ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

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