Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17642 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17642 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PECUNIA MICHELE nato il 13/04/1975 a MONZA
avverso la sentenza del 06/04/2017 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio ha
applicato a PECUNIA MICHELE, in atti generalizzato, la pena concordata ex art.
444 c.p.p. per tentata estorsione in continuazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione di legge e la carenza della motivazione per erroneità della
qualificazione giuridica del fatto.
2. Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per motivo privo

Deve rilevarsi che, per consolidato orientamento di questa Corte di
legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre
2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il
ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica
del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in
quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti
e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve
essere manifesto, mentre deve essere esclusa la deducibilità di esso tutte le
volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa,
non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei
fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma indicata
in dispositivo a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli
— .9.- • z.

Il Presidente
Adriano Iasillo

di specificità e, comunque, non consentito.

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