Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17641 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17641 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CHECCHIN DANIELA nato il 27/04/1970 a GALLARATE
MONZANI STEFANO nato il 14/10/1967 a MONZA
avverso la sentenza del 20/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Data Udienza: 06/03/2018
R.G. 32185/2017
FATTO E DIRITTO
1. CHECCHIN Daniela e MONZANI Stefano, a mezzo difensore, hanno proposto, con un unico
atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe lamentando violazione dell’ art. 507
2. I ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto manifestamente infondati.
2.1. Occorre rilevare che non appare sindacabile in questa sede la scelta della corte territoriale
di non procedere alli audizione del teste Pulici, non inserito nella lista testi della difesa, in
ragione della valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza di elementi idonei a
comprovare la malafede degli odierni ricorrenti autori dei reati loro contestati ex artt. 110, 477
e 482 (capo a.) nonché 110 e 640 (capo b.)
2.2. Occorre, invero, in questa sede dare seguito al condivisibile orientamento secondo cui la
mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a
norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere
validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte
attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione
probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini
della decisione. (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 – dep. 31/01/2017, Fiaschetti e altro, Rv.
26927001).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
H consigliere estensore
II presidente
cod. proc. pen. per mancato esame di un teste ritenuto decisivo.