Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17640 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17640 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOUR EL DIN KARIM RADY MOHAMED nato il 13/11/1961

avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 32173/2017

FATTO E DIRITTO

1. NOUR EL DIN KARIM RADI Mohamecl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe deducendo violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alli
affermazione della propria responsabilità in ordine al reato di truffa.

infondati.
2.1. Il ricorrente ha, invero, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di
appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può
sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle
affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli
enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non
è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella
specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con
valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione,
pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il
proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.2. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della
sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla
persona offesa Francesca Moschetta, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un
consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa
possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva
e dell’attendibilità intrinseca del racconto (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C.,
Rv. 251075).
2.3. Nel caso di specie i giudici di merito – tenendo doverosamente ed accuratamente conto di
tutti gli elementi emersi nel corso del processo – hanno spiegato, con iter argomentativo
esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame delle singole
emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla predetta persona
offesa – il quale aveva affermato di essere stato raggirato dall’ odierno imputato circa l’
ottenimento di un permesso di soggiorno) erano da ritenersi intrinsecamente e oggettivamente
attendibili anche perché avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati
istruttori, in particolare, nella documentazione attestante il pagamento di euro 500,00 all’
Agenzia delle Entrate; la documentazione attestante la richiesta di sanatoria; le dichiarazioni
del teste AKI Hussein.
1

2. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi proposti sono da ritenere manifestamente

2.4. Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla
congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio
sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra
divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep.
25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti
di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per
giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni

difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema.
2.5. Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di
merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente
che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le
ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne
consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive
che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 – dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701)
apparendo del tutto priva di pregio la contestazione relativa alla omessa valutazione dei motivi
di appello.
2.4. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni non essendo
evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione
della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta
su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto
infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
H consigliere estensore

EPOSiTATA

H presidente

elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA