Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1764 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1764 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARONE GIUSEPPINA N. IL 20/03/1963
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 131/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
t»( ‘
lette/site le conclusioni del PG Dott.
/

Uditi difensor Avv.;

r-

i.

Data Udienza: 10/12/2013

j1144‘424444‘.

cc 3 Barone Giuseppina

Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’istanza avanzata da Barone
Giuseppina, intesa ad ottenere l’equa riparazione per ingiusta detenzione subita.
2. Ricorre per cassazione la richiedente esponendo che si è sempre difesa
assumendo di non essere per nulla informata in ordine alla detenzione illecita e
coinvolgimento. La tesi difensiva è stata confermata dal figlio minore,che si è
assunta ogni responsabilità. In breve lo stesso materiale probatorio che ha
determinato l’adozione della misura cautelare ha giustificato la pronunzia
assolutoria a seguito di giudizio abbreviato. La Corte d’appello fonda la reiezione
della domanda solo su supposizioni e sulla mera coabitazione ed in assenza di
documentata colpa grave. La circostanza che la droga fosse visibilmente
presente in casa non è sufficiente ad ingenerare il generale coinvolgimento della
detenzione.
3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata espone che la richiedente,
insieme al marito ed al figlio minore, è stata sottoposta a misura cautelare per la
detenzione di hashish, di cocaina nonché di un fucile. A seguito di giudizio
abbreviato nei suoi confronti è stata emessa sentenza assolutoria. Trascrivendo
brani della pronunzia di merito si evidenzia che in una cantina fu rinvenuto un
fucile, in un incavo nascosto sopra il forno della cucina fu recuperata una busta
con 23 bustine di marijuana, nella lavatrice, nascoste dal figlio, 52 stecche di
hashish, all’interno di un armadio 230 euro, un bilancino di precisione, due
piccole telecamere, denaro contante, una carta d’identità risultata rubata. Altre
telecamere si trovavano sul filo della biancheria ed una era murata in un locale
in uso alla famiglia. Altro cospicuo quantitativo di droga veniva pure rinvenuto in
altra cantina. La pronunzia aggiunge che la sentenza assolutoria è intervenuta a
seguito della piena assunzione di responsabilità da parte del figlio ed in assenza
di elementi positivi di responsabilità. Si argomenta che resta però il fatto che
nell’appartamento si trovavano rilevanti quantitativi di droga, danaro, un
bilancino di precisione ed altro. Si trattava di materiale non occultato ma sparso
dappertutto in casa, persino in cucina sotto il forno, luogo assiduamente
frequentato dalla donna. Si è dunque in presenza di comportamento improntato
ad imprudenza e quindi a colpa grave per
/
acquiescenza, in presenza di condotte altamente significative, come la presenza
a macroscopica leggerezza

di droga in dosi, pronte per la vendita.

che la pronunzia assolutoria di merito ha radicalmente escluso qualsiasi

Tale apprezzamento è pienamente fondato. Si è in presenza infatti, di
comportamento improntato a conclamata connivenza nei confronti delle condotte
illecite poste in essere dal figlio minore ed indubitabilmente connesse all’attività
di spaccio della droga. Tale atteggiamento, qualificabile come minimo in termini
di altamente rimproverabile indifferenza e connivenza rispetto alle condotte del
familiare, integra senza dubbio gli estremi della colpa grave, che ha assunto un
indubbio

rilievo

nell’accreditare

l’ipotesi

accusatoria di

un generale

coinvolgimento negli illeciti, determinando l’adozione della misura cautelare.

al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 10 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

M
a r o BLAIOTTA)
Mar
. 1,
..)!
..L.

(Carlo

i

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

CO)

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA