Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17638 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17638 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PERNA ARMANDO nato il 24/04/1978, avverso la sentenza del
21/05/2013 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott.
Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO

1. PERNA Armando, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
21/06/2013 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere gli aveva applicato la pena concordata con
il P.M. deducendo la violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. per non
avere il giudice differito l’udienza nonostante il difensore avesse
documentato il proprio impedimento.

Data Udienza: 25/03/2014

2.

La censura è manifestamente infondata in quanto, per

consolidata giurisprudenza, l’applicazione concordata della pena postula
la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al
consenso ad essa prestato: ex plurimis Cass. 6383/2008 Rv. 239449;

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali ‘e della somma di €
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 25/03/2014

Cass. 21287/2010 Rv. 247539;

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