Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17638 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17638 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIARAMITARO CHRISTIAN nato il 18/10/1989 a VIGEVANO

avverso la sentenza del 13/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 32122/2017
FATTO E DIRITTO

1. CIARAMITARO Christian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
difetto di motivazione relativamente alla affermazione della propria responsabilità in ordine al
reato contestato ed in punto di trattamento sanzionatorio.

censure proposte sono totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad inficiare, in alcun
modo, le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza di appello (v ff.1-2) quanto alli
accertamento della penale responsabilità dell’ imputato in ordine al reato ex art. 610 cod. pen.
a lui ascritto.
2.1 Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito
non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal
caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n.
49970 del 19/10/2012 – dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701), dovendosi ribadire che
anche sotto tale profilo la motivazione appare adeguata e logica.
2.2. Il motivo del ricorso relativo alla dosimetria della pena, totalmente generico ed aspecifico,
è anch’ esso manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire
la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell’ imputato e, per altro
verso, in considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.

1

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

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