Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17637 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17637 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBARROTA GIUSEPPE nato il 08/06/1955 a BARLETTA

avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 32069/2017

FATTO E DIRITTO

1. GAMBARROTA Giuseppe, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna per il reato di
ricettazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione

pen.
1.1. La NIKE International LTD ha depositato, a mezzo procuratore speciale, memoria con la
quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso e condannarsi il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e
sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare
il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la
logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle
doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo
compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta
dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella
specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con
valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione,
pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il
proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.1. Va anche rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la
struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare
un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le
censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando
frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e
nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3,
sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
2.2. Non può, del resto, per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso per
Cassazione l’ interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il
controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e
logica (Sez. 4, Sentenza n. “del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282). Infatti il
giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai
giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento,
1

relativamente alla omessa qualificazione della condotta contestata ai sensi dell’ art. 712 cod.

con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri,
ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con
affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

2.3. Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni formulate avendo la
corte territoriale spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata non censurabile in
questa sede le ragioni per le quali le prove assunte erano idonee a comprovare la

soggettivo in relazione a tutta una serie di elementi fattuali che comprovavano la
consapevolezza della provenienza illecita della merce da parte dell’ odierno imputato (v. sent.
ff. 3-4). La pronunzia resiste, quindi, alle censure di parte ricorrente anche nella parte in cui è
stata esclusa la configurabilità dell’ ipotesi dell’ incauto acquisto ex art. 712 cod. pen.
2.4. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede
quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure,
essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero
merito, appaiono del tutto infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese.processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in favore
della parte civile NIKE International LTD in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella
misura del 15%, CPA ed IVA.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese della
presenta fase liquidate in favore della NIKE International LTD liquidate in complessivi euro
2.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

II consigliere estensore

II presidente

responsabilità dell’ imputato in ordine alla contesta ricettazione sussistendo anche l’ elemento

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